Milleproroghe 2026: proroga differenziata per Bonus Giovani, Donne e ZES

La Camera ha votato la fiducia al DDL di conversione del DL 200/2025 (Decreto Milleproroghe 2026) con 177 sì. Si attende ora l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio.

Tra le modifiche più rilevanti c’è la proroga delle agevolazioni contributive introdotte dal DL 60/2024 (Decreto Coesione) per Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES. La proroga è differenziata.

Bonus Giovani: fino al 30 aprile 2026

L’esonero si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni effettuate fino al 30 aprile 2026.

Per le assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026:

esonero del 70%;

esonero del 100% in caso di incremento occupazionale netto, calcolato confrontando gli occupati mensili con la media dei 12 mesi precedenti (con criteri specifici per part-time e società collegate).

La durata resta di 24 mesi.
Massimale: 500 euro mensili su tutto il territorio nazionale; 650 euro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 il massimale di 650 euro si estende anche a Marche e Umbria.

Restano da chiarire gli effetti della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Bonus Donne: fino al 31 dicembre 2026

La proroga riguarda le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026.

L’esonero resta totale, ma è subordinato alle condizioni del Regolamento UE 651/2014, tra cui l’incremento occupazionale.

Bonus ZES: fino al 30 aprile 2026

Per le assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 è prevista:

riduzione del 70% dei contributi (esclusi premi INAIL);

riduzione del 100% in caso di incremento occupazionale netto.

Il Bonus ZES ha carattere selettivo e costituisce aiuto di Stato: sarà quindi necessario verificare la disciplina comunitaria applicabile dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

In attesa della pubblicazione definitiva e dei chiarimenti operativi, le imprese interessate dovranno programmare le assunzioni entro le nuove scadenze e verificare con attenzione il requisito dell’incremento occupazionale, anche alla luce della normativa europea.

A cura di Nicola D’Auria

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